DICHIARAZIONE DATI REDDITUALI
La dichiarazione dei redditi professionali deve essere presentata direttamente alla Cassa Geometri, attraverso il servizio Adempimenti Dichiarativi presente nell’area riservata entro il 2 ottobre 2023.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione i geometri che nell’anno 2022 presentano almeno un giorno di iscrizione indipendentemente dall’attuale posizione iscrittiva e/o dal possesso di una partita IVA attiva, individuale o da studio associato.
I geometri che rientrano in questa categoria devono presentare necessariamente la dichiarazione, anche qualora gli imponibili di natura professionale dichiarati all’amministrazione finanziaria dovessero risultare pari a “0” (zero) o essere negativi.
Al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti connessi agli obblighi contributivi, e quindi agevolare gli iscritti nel rapporto con l’Ente, a partire dall’anno 2023 viene uniformata la modalità per la determinazione del fatturato professionale da dichiarare ai fini del calcolo del contributo integrativo dovuto, in modo da eliminare il duplice meccanismo oggi in vigore, determinato dalla introduzione nel tempo di regimi fiscali alternativi a quello ordinario dell’IVA.
Pertanto, tutti gli iscritti dovranno comunicare, a prescindere dal regime fiscale applicato, il volume d’affari al netto del contributo integrativo. Si sottolinea che nulla cambia dal punto di vista del calcolo del contributo integrativo e del relativo importo.
Il termine per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento dei contributi è il 2 ottobre 2023.
Il mancato rispetto delle scadenze previste dal Regolamento sulla contribuzione per la presentazione e/o la rettifica della dichiarazione reddituale e per il pagamento dei contributi comporterà l’applicazione delle corrispondenti sanzioni.
ATTENZIONE: presentando la dichiarazione entro il 31.12.2023 viene applicata la sanzione per tardiva comunicazione di € 68,00. Oltre tale termine sarà applicata la sanzione per omessa dichiarazione nella misura di € 200,00 fino al 31 marzo 2024 se accompagnata dal pagamento delle somme dovute per contributi ed interessi e di € 800,00 dopo quest’ultima data. |
Chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione
Non devono presentare la dichiarazione i geometri praticanti e i geometri iscritti nel corso del 2023 (neo iscritti 2023 e re-iscritti 2023 che nel 2022 non erano iscritti).
Eredi di geometri deceduti
Gli eredi di professionisti deceduti possono presentare la dichiarazione dei redditi 2023 rivolgendosi al Collegio di ultima iscrizione, oppure contattando la Cassa attraverso il servizio Assistenza al numero 06326861.
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
I contributi dovuti saranno determinati automaticamente dal sistema online in base alla posizione iscrittiva, agli eventuali importi già pagati e ai redditi dichiarati.
I contributi minimi 2023 possono essere opzionalmente versati in 4 rate mensili di pari importo scadenti rispettivamente il 27 febbraio, il 27 aprile, il 27 giugno e il 28 agosto. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la funzione “Pagamento contributi anno corrente” disponibile all’interno servizio Portale dei Pagamenti dell’area riservata.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione, verrà determinata la contribuzione 2023 complessivamente dovuta e quella da pagare, ossia la quota della contribuzione minima 2023 non versata in anticipo e le eventuali autoliquidazioni del contributo soggettivo 2023 e del contributo integrativo per l’anno 2022. Non sarà invece incluso il contributo integrativo minimo dovuto per l’anno 2022, che nel caso di mancato versamento sarà comunque dovuto e potrà essere sanato con il servizio Portale dei Pagamenti.
Le rate dei contributi minimi 2023 opzionali eventualmente pagate saranno automaticamente portate in detrazione dai contributi dovuti.
Entro il termine del 2 ottobre 2023 deve essere scelta la modalità di pagamento della contribuzione obbligatoria 2023 tra le seguenti opzioni tra loro alternative:
- unica soluzione con pagamento da effettuarsi entro il 2 ottobre 2023;
- piano di ammortamento in 4 rate di importo uguale, con interesse di rateazione pari al 1,00% annuo, con prima rata scadente il 2 ottobre 2023 e le restanti rate il 27 ottobre, 27 novembre e 27 dicembre;
- piano di ammortamento in 10 rate di importo uguale, con interesse di rateazione pari al 2,50% annuo, con prima rata scadente il 2 ottobre 2023 e le restanti rate il 27 dei mesi da ottobre 2023 a giugno 2024.
Attenzione: poiché la scadenza dei versamenti è stata posticipata al 2 ottobre (il 30 settembre cade infatti di sabato), in caso di rateizzazione nel mese di ottobre 2023 saranno in scadenza 2 rate del piano di ammortamento. Pertanto, se si utilizza la carta di credito come strumento di pagamento all’interno del circuito pagoPA, per evitare problemi di plafond nel mese di ottobre 2023, si consiglia di effettuare il pagamento della prima rata comunque entro il mese di settembre.
Gli strumenti di pagamento sono quelli previsti dal Portale dei Pagamenti (pagoPA e domiciliazione SDD).
Contributo volontario
È possibile versare facoltativamente una quota aggiuntiva di contributo soggettivo volontario. In tal modo è possibile beneficiare di vantaggi fiscali e previdenziali:
- accesso ad un’integrazione pensionistica: la contribuzione volontaria versata dà luogo ad una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base;
- guadagno fiscale: il contributo volontario versato è interamente deducibile dal reddito complessivo.
L’importo del contributo volontario è direttamente correlato all’entità della prestazione futura: maggiore è il versamento che si decide di effettuare, più alto sarà il supplemento previdenziale.
La scelta di eseguire il versamento del contributo volontario deve essere effettuata entro il 2 ottobre, contestualmente alla dichiarazione dei redditi. Il pagamento del contributo volontario deve essere effettuato entro il 31 dicembre, anche a rate.
Per ulteriori informazioni consultare la sezione apposita del sito.
COMPENSAZIONE DEI CONTRIBUTI CASSA GEOMETRI CON CREDITI FISCALI
È possibile utilizzare il modello F24 ACCISE per il versamento della contribuzione, solo nel caso in cui si voglia utilizzare l’istituto della compensazione per utilizzare crediti fiscali disponibili nel proprio cassetto fiscale, anche derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia o efficientamento energetico (c.d. superbonus).
Nell’ipotesi in cui il credito non copra in modo integrale la contribuzione, si dovrà saldare la parte residua con le modalità sopra riportate.
Per compensare i contributi previdenziali con i crediti fiscali occorre utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso i canali Fisconline o Entratel. Il modello di versamento F24 ACCISE può essere compilato ed inviato tramite il servizio “F24 Web” oppure scaricando il software “F24 On-line”.
Per l’applicazione F24 Web occorre accedere alla propria area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionare “Pagamenti F24” – “Inizia la compilazione del modello F24” – “Nuovo modello F24 ACCISE” e procedere con la relativa compilazione, validazione e successivo invio telematico.
In alternativa è possibile utilizzare il software di compilazione “F24 On-line” e il software di controllo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e procedere alla predisposizione, verifica ed invio del “file” creato.
Anche in questo caso occorre prestare attenzione alla selezione della corretta tipologia di pagamento presente nei dati generali del modello F24 avendo cura di selezionare “Modello F24 con sezione ACCISE”.
Nel caso si vogliano utilizzare eventuali crediti fiscali per il pagamento della contribuzione dovuta, sarà necessario effettuare la compensazione tramite modello F24 ACCISE in congruo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione in modo che il versamento in compensazione effettuato tramite F24 ACCISE possa essere acquisito dalla Cassa e possa pertanto essere correttamente detratto dalla contribuzione dovuta.
Per la compilazione del modello F24 ACCISE in caso di compensazioni possono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
Contributi | Codice F24 | Anno |
Contributo soggettivo minimo | GE01 | 2023 |
Contributo soggettivo autoliquidazione | GE11 | 2022 |
Contributo integrativo minimo | GE21 | 2023 |
Contributo integrativo autoliquidazione | GE31 | 2022 |
Contributo di maternità | GE51 | 2023 |
Contributo soggettivo accessorio | GE81 | 2022 |
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I GEOMETRI PRATICANTI, NEO-ISCRITTI O RE-ISCRITTI
I geometri praticanti, neo-iscritti o re-iscritti nel corso del 2023 possono effettuare il versamento della contribuzione attraverso il servizio Pagamento contributi anno corrente con le seguenti modalità:
- opzionalmente in 4 rate con scadenza il 27 febbraio, il 27 aprile, il 27 giugno e il 28 agosto 2023;
- unica soluzione con pagamento da effettuarsi entro il 2 ottobre 2023;
- piano di ammortamento in 4 rate di importo uguale, con interesse di rateazione pari al 1,00% annuo, con prima rata scadente il 2 ottobre 2023 e le restanti rate il 27 ottobre, 27 novembre e 27 dicembre.
- piano di ammortamento in 10 rate di importo uguale, con interesse di rateazione pari al 2,50% annuo, con prima rata scadente il 2 ottobre 2023 e le restanti rate il 27 dei mesi da ottobre 2023 a giugno 2024.
In caso di perfezionamento dell’iscrizione successivamente al 31 agosto, occorre collegarsi alla sezione “Pagamento contributi anno corrente” disponibile all’interno servizio Portale dei Pagamenti dell’area riservata, entro 30 giorni dalla notifica di avvenuta iscrizione. La scadenza del pagamento in unica soluzione sarà calcolata automaticamente dal sistema. Anche la rateizzazione sarà ridotta di conseguenza.